Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2006 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli armi 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nonché le variazioni della struttura amministrativa per la rapida definizione delle pratiche di indennizzo avviate ai sensi della presente legge.

 

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      3. I fondi stanziati per la copertura delle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, e 29 gennaio 1994, n. 98, sono gradualmente destinati alla copertura della presente legge.